STATUTO DEL GRUPPO FRATRES
ALTOPASCIO
CAPO I
COSTITUZIONE NATURA E SCOPI
Articolo 1
E’ costituita in ALTOPASCIO, l’organizzazione di volontariato denominata
“GRUPPO FRATRES ALTOPASCIO ODV” donatori di sangue, sangue midollare e di
organi con sede in Via Marconi, 69 Altopascio provincia di Lucca, diocesi di Pescia (1).
Articolo 2
Natura e durata
Il “GRUPPO FRATRES ALTOPASCIO ODV” è una organizzazione di volontariato
avente per scopo il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per
lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse
generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e
perseguendo l’affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la
testimonianza della donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del
sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività secondo
l’insegnamento del Vangelo.
L’associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, ha strutture
ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull’universalità delle adesioni e dei
beneficiari del dono.
Articolo 3
Costituzione del Gruppo
Il “GRUPPO FRATRES ALTOPASCIO ODV ” (più avanti semplicemente “Gruppo”) è
costituito agli effetti giuridici come organizzazione di volontariato secondo le disposizioni
della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e del Codice del Terzo
Settore.
Per l’ordinamento di Diritto Canonico, il Gruppo è associazione di fedeli laici della
Chiesa Cattolica.
Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive
modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di donazione del
sangue, del sangue midollare e degli organi.
(1) già fondato in data 12 luglio 1966 ed affiliato alla Consociazione Nazionale dei
gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia il 12 luglio 1966
2
Articolo 4
Attività di interesse generale e attività diverse
Scopo del Gruppo è l’esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e
responsabile per amore di Dio e del prossimo, della donazione del sangue, della
promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa, sia in sede locale che nazionale ed
internazionale, nonché della promozione della donazione del sangue midollare e degli
organi in collaborazione con le pubbliche istituzioni secondo le finalità espresse dalla
L. 219 del 21 ottobre 2005 e con le iniziative promosse dalla Consociazione Nazionale dei
gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia (d’ora in avanti indicata come
Consociazione Nazionale).
Il Gruppo potrà altresì intervenire in opere di promozione dei diritti primari alla
vita, alla salute e alla dignità umana.
Le attività sopra descritte rientrano nella definizione di attività di interesse
generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 con particolare
riferimento alle lettere a) b) e i) dello stesso.
Per la specifica natura di volontariato donazionale richiesto agli iscritti, l’azione
volontaria del donatore non potrà mai in nessun caso ritenersi occasionale.
Il Gruppo potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi
dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 purché secondarie e strumentali
rispetto alle attività dell’articolo 5 dello stesso Decreto e secondo i criteri e limiti definiti
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’individuazione delle attività diverse è
prerogativa del Consiglio direttivo.
Articolo 5
Operatività
In tutte le sue iniziative il Gruppo opera in armonia con i principi e le linee
programmatiche della Consociazione Nazionale.
Articolo 6
Formazione ed aggiornamento
Il Gruppo promuove corsi di formazione e di aggiornamento destinati agli iscritti e
alla cittadinanza in materie sanitarie e tecniche nonché di carattere motivazionale e
spirituale, anche in collaborazione con le strutture centrali e territoriali della
Consociazione Nazionale.
Articolo 7
Sezioni e settori operativi del Gruppo
Per l’espletamento delle proprie attività, il Gruppo può costituire apposite sezioni,
informandone la Consociazione Nazionale, secondo la normativa nazionale e regionale
vigente.
Le sezioni possono avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato da
specifiche norme di funzionamento emanate dal Consiglio del Gruppo.
Per tutte le attività associative il Gruppo può costituire settori operativi
coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente
del Consiglio direttivo.
3
Articolo 8
Rapporti con l’Autorità Ecclesiastica
In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, il Gruppo mantiene i
rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso
il proprio Assistente spirituale.
Articolo 9
Stemma e gonfalone
Lo stemma del Gruppo ha carattere nazionale ed è comune a tutti i gruppi Fratres
operanti sul territorio italiano nei modelli approvati dalla Consociazione Nazionale e dalla
stessa tutelati a norma di legge unitamente alla denominazione “FRATRES”.
Il pittogramma è rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di
colore rosso, pantone warm red, su fondo bianco al quale il Gruppo potrà aggiungere
soltanto la personalizzazione coordinata.
Il gonfalone del Gruppo è conforme a quello approvato dalla Consociazione
Nazionale.
L’uso dello stemma, in ciascuno dei modelli approvati, del gonfalone e dei loghi
rappresentanti il Movimento FRATRES sono concessi esclusivamente nei termini e nei
limiti previsti dal Regolamento per l’Immagine Coordinata Nazionale emanato dalla
Consociazione Nazionale.
Articolo 10
Uso della denominazione Fratres e affiliazione
alla Consociazione nazionale
Il Gruppo per costituirsi ed assumere la denominazione di “FRATRES”, dovrà
chiedere il preventivo assenso alla Consociazione Nazionale. Una volta ottenuto, procede
alla propria istituzione accettando lo Statuto tipo e gli indirizzi della stessa.
Successivamente chiede l’affiliazione alla Consociazione.
In particolare il Gruppo si impegna a versare la quota associativa nei termini e con
le modalità stabilite dai competenti organi della Consociazione Nazionale.
Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del Gruppo, la sua
partecipazione alla Consociazione Nazionale implica per tutti gli iscritti al Gruppo la
spirituale appartenenza alla grande famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata
dalla Consociazione.
Articolo 11
Collaborazione con altri organismi
Per effetto dell’affiliazione alla Consociazione Nazionale, il Gruppo potrà
collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al
carattere ispiratore del movimento Fratres.
Il Gruppo, in armonia con quanto indicato dalla Consociazione Nazionale può
aderire a reti associative, ai sensi dell’articolo 41 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117.
Articolo 12
Risorse economico finanziarie
Il Gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi
istituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potranno
4
ad esso pervenire da soggetti pubblici o privati nonché dalle convenzioni con enti
pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.
Il Gruppo provvede altresì al proprio sostentamento anche con iniziative
promozionali e/o di auto finanziamento.
Il patrimonio del Gruppo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di
ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 13
Gratuità delle prestazioni
L’attività di donazione del Gruppo nelle sue varie forme e quella degli iscritti sono
gratuite.
Il donatore Fratres riceve la propria gratificazione solo nella coscienza del dovere
compiuto.
Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione potranno essere
concesse agli iscritti benemerenze o altri riconoscimenti aventi puro carattere morale per
le quali sarà emanato apposito regolamento.
CAPO II
REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPO
E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
Articolo 14
Modalità di iscrizione
Tutti gli iscritti partecipano alla vita del Gruppo secondo le proprie possibilità
contribuendo alla comunanza delle idealità morali ed alle iniziative che sono alla base
istituzionale del Gruppo.
L’iscrizione avviene su domanda da presentare al Consiglio direttivo, il quale
accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.
La qualità di volontario del Gruppo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro con lo stesso, sia subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale.
Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del
bene comune attraverso il Gruppo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,
ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal Gruppo soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati al
volontario rimborsi spese di tipo forfetario.
Il Gruppo iscrive i volontari nell’apposito registro, anche ai fini degli adempimenti
assicurativi previsti dalla legge. La tenuta del registro avviene a cura del Consiglio
direttivo.
5
Articolo 15
Classificazione degli iscritti
Gli iscritti si suddividono in:
a) soci donatori attivi;
b) soci collaboratori;
c) soci benemeriti.
I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle norme vigenti e previo
accertamento dell’idoneità fisica, si impegnano ad effettuare almeno una volta ogni due
anni, la donazione in una qualsiasi delle sue varie forme in sintonia con i fini e con
l’organizzazione del Gruppo. Costituiscono il corpo funzionale del Gruppo ed
acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipano alle assemblee ed acquistano il diritto
di elezione attivo e passivo dopo tre mesi dall’iscrizione.
I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la impossibilità alla donazione,
svolgono in modo volontario e continuativo attività sanitarie, tecniche e/o amministrative
e/o organizzative in seno al Gruppo. Essi godono dei diritti associativi, compreso
l’elettorato attivo e passivo, dopo tre mesi dall’iscrizione nel Gruppo.
I soci benemeriti sono coloro i quali per limiti di età o per motivi di salute non
possono più donare il sangue. Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di elezione
attivo e passivo.
Non acquisiscono la qualifica di socio coloro che, pur condividendo le finalità
dell’associazione, decidono di sostenerla esclusivamente con contributi morali e/o
materiali.
Articolo 16
Iscrizione
L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su
domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel
libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Chi ha proposto la
domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che
sull’istanza si pronunci, l’Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione
al Gruppo supponga da parte dell’istante la sostanziale condivisione dei principi
ispiratori della Fratres.
I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il
proprio consenso informato alla donazione e comunicare ai responsabili del Gruppo ogni
motivazione di rischio o impedimento alla donazione stessa.
Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro
opera i fini istituzionali del Gruppo e sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti
e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.
I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendo istanza scritta al
Presidente contenente la descrizione dettagliata di quanto richiesto in esame. Non
sussiste in capo al socio il diritto di copia, con qualsiasi mezzo, dei documenti oggetto di
esame.
6
Articolo 17
Modalità di donazione
Il donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri temporali
stabiliti dalla normativa vigente.
Il donatore si impegna a non donare al di fuori del proprio Gruppo salvo casi di
particolare urgenza concordati con il Gruppo stesso e per i quali il donatore trasmetterà
al Gruppo la certificazione di avvenuta donazione, rilasciata dalla struttura sanitaria
presso la quale è avvenuta la donazione.
Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il Gruppo della propria temporanea
impossibilità a donare; è fatto obbligo di riservatezza per chi venga a conoscerne le
motivazioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.
L’indisponibilità meramente temporanea alla donazione per ragioni di salute o di
forzata assenza non comporta variazione alla classificazione del ruolo di donatore attivo.
CAPO III
DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI
Articolo 18
Doveri degli iscritti
Gli iscritti al Gruppo devono:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente emanate
dagli organi del Gruppo;
b) collaborare alle iniziative del Gruppo e partecipare alle assemblee e alle
riunioni;
c) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un
comportamento corretto e di massima collaborazione;
d) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Consociazione
Nazionale e dagli organi territoriali.
Articolo 19
Provvedimenti disciplinari
Gli iscritti sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa
contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio
direttivo le proprie giustificazioni:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato;
c) decadenza;
d) esclusione.
La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del
Consiglio direttivo mentre per i punti c) e d) è demandata all’Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso,
in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Consiglio direttivo il quale decide
con parere definitivo; per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo
articolo 20, comma cinque e seguenti.
7
Articolo 20
Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci
La qualità di iscritto al Gruppo si perde per dimissioni, per decadenza o per
esclusione.
Si perde per dimissioni qualora l’iscritto presenti al Consiglio direttivo, in forma
scritta, la propria rinunzia a mantenere la sua iscrizione.
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di
appartenenza al Gruppo di cui agli articoli 16 e 17. Inoltre, perde la sua qualità di
associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri
fondamentali previsti all’articolo 18.
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave
ragione, l’appartenenza al Gruppo.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni
diritto verso il Gruppo.
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal
Consiglio direttivo all’Assemblea.
Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione
scritta all’interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a
presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle
del Consiglio stesso, saranno rese note all’Assemblea.
L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano
venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da
presentare, da parte dell’interessato, al Consiglio direttivo, con le modalità di cui
all’articolo 14, secondo comma, e sulla quale l’Assemblea delibererà l’accettazione o
meno.
Contro il provvedimento di esclusione adottato dall’Assemblea l’interessato potrà,
entro 15 giorni, ricorrere al Collegio dei probiviri della Consociazione Nazionale, il quale
deciderà entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
CAPO IV
ORGANI DEL GRUPPO
Articolo 21
Organi del Gruppo
Sono organi del Gruppo:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di controllo nei casi e nei limiti espressamente previsti dall’articolo 30 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o, in assenza di questi, qualora il Gruppo
ritenga comunque opportuno costituirlo.
8
Articolo 22
Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai soci collaboratori e dai soci
benemeriti.
È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza
anche di questo, dal componente di Consiglio direttivo più anziano di iscrizione al
Gruppo.
Vi partecipano l’Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza
diritto di voto.
Articolo 23
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di febbraio per l’approvazione del
bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa dell’esercizio, del bilancio sociale, qualora il
Gruppo raggiunga i requisiti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, o decida spontaneamente di redigerlo e del bilancio preventivo ed ogni quattro anni
per l’elezione delle cariche sociali
L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera o messaggio e-mail da inviare
al domicilio o alla casella postale elettronica degli iscritti almeno 20 giorni prima della
data fissata per la riunione. La convocazione si può inoltre pubblicizzare con affissione
dell’avviso presso la sede sociale, con affissione pubblica murale, a mezzo stampa o
attraverso la pubblicazione dell’avviso sulla rete Internet.
L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in
seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima,
purché almeno un’ora dopo.
I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e
sono inseriti nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del
Consiglio direttivo.
Articolo 24
Ulteriori convocazioni dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce in qualunque periodo e specificamente:
a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli iscritti aventi
titolo a partecipare all’Assemblea;
b) quando il Collegio dei probiviri della Consociazione Nazionale o l’Organo di
controllo, se presente, del Gruppo per gravi e motivate ragioni, da comunicare per
scritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al Consiglio direttivo;
c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione
Nazionale o dagli organi territoriali per problemi inerenti il Gruppo o per iniziative
di carattere generale;
d) quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.
Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l’Assemblea entro un
mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 23.
Articolo 25
Validità delle riunioni dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli aventi titolo mentre in seconda convocazione è validamente
9
costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il
doppio dei componenti il Consiglio direttivo.
In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni iscritto, avente titolo,
potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro iscritto allo stesso Gruppo,
anch’esso avente titolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di
una delega.
Articolo 26
Validità delle deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice.
Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti, il Consiglio direttivo e l’Organo di Controllo, se presente, nelle
delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.
Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell’Assemblea sono previste le
particolari norme di cui al sesto comma dell’articolo 44.
Articolo 27
Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea ha il compito di:
a) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa
dell’esercizio, corredato della relazione del Presidente sull’attività del Gruppo
svolta nell’anno precedente e della relazione dell’Organo di Controllo, se
presente, sull’andamento economico-finanziario;
b) deliberare, altresì il bilancio preventivo dell’anno successivo;
c) deliberare l’approvazione del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i
requisiti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o
decida spontaneamente di redigerlo.
d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico
presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove
necessario, le relative deliberazioni;
e) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo e dell’Organo di
Controllo, secondo le modalità di cui agli articoli 29, 36, 37, 40, 41 e 42;
f) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione
Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio
direttivo;
g) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l’approvazione del Regolamento
generale, di cui all’articolo 45, da trasmettere alla Consociazione Nazionale;
h) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio di mandato la
Commissione elettorale, anche con funzioni di seggio, e stabilire il numero dei
componenti il Consiglio direttivo;
i) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti ai sensi
dell’articolo 20;
j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
k) deliberare lo scioglimento del Gruppo ai sensi dell’art. 47.
10
Articolo 28
Composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci donatori attivi e/o soci
collaboratori e/o soci benemeriti, purché dispari e non inferiore a cinque.
Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo l’Assistente spirituale e il
Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.
Per essere eletti nel Consiglio direttivo occorre appartenere alla categoria dei soci
donatori attivi, dei soci collaboratori o dei soci benemeriti.
Non sono eleggibili nel Consiglio direttivo i membri dell’Organo di controllo.
Non può essere nominato nel Consiglio Direttivo chi si trova nelle condizioni di cui
all’art. 2382 del Codice Civile.
Articolo 29
Attribuzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione del Gruppo e delibera su tutte le
materie non riservate specificatamente all’Assemblea. Il potere di rappresentanza
attribuito al Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza
non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
È eletto dall’Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 26, 40, 41 e 42.
In particolare:
a) provvede all’amministrazione del Gruppo compreso l’acquisto e la vendita o la
permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività
ipotecarie, nonché alle autorizzazioni relative;
b) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vicepresidente, del
Segretario e dell’Amministratore, del Capogruppo, se ritenuto necessario,
nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
c) nomina l’Assistente spirituale;
d) nomina il Consulente sanitario, il quale deve essere in possesso di adeguato
titolo professionale;
e) redige il regolamento generale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, ed
emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del
Gruppo;
f) designa i rappresentanti del Gruppo in organismi e/o commissioni esterne
permanenti;
g) fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
h) delibera il passaggio di categoria degli iscritti;
i) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
j) valuta annualmente il bilancio consuntivo o il rendiconto di cassa dell’esercizio
ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
annotando in calce allo stesso, o in una nota integrativa, il carattere secondario
e strumentale delle attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 4;
k) valuta annualmente il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo;
l) decide sugli interventi di assistenza per iscritti che versino in particolari
condizioni di bisogno o di disagio;
m)prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti dal Codice Civile, i provvedimenti
che reputa necessari nell’interesse del Gruppo;
n) delibera sull’ammissione di nuovi iscritti;
11
o) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione
spirituale e morale degli iscritti la cui direzione e coordinamento sono affidati
all’Assistente spirituale;
p) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della
Consociazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su
richiesta di almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all’Assemblea;
q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli
iscritti al Gruppo, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di
consulenza per le varie attività nominando un coordinatore fra i componenti il
Consiglio direttivo;
r) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali
ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali
controversie di interesse del Gruppo;
s) individua le attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 4
t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente
Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi del Gruppo.
I verbali del Consiglio Direttivo sono inseriti nell’apposito libro delle adunanze e
delle deliberazioni.
Articolo 30
Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta
il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia presentata richiesta al Presidente
da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.
Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dalla
Consociazione Nazionale, dal Presidente del Collegio dei probiviri della Consociazione e
degli organi territoriali.
L’invito all’adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il
giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere inviato al domicilio
degli aventi titolo, anche a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data
fissato o avvenire.
Per il suo carattere di organo di amministrazione il Consiglio direttivo può essere
convocato anche telefonicamente o tramite messaggio digitale in qualsiasi momento ove
se ne ravvisi la necessità e l’urgenza.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
Articolo 31
Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata, dopo le
elezioni, dal Presidente della Commissione elettorale.
L’incarico di Presidente del Gruppo è incompatibile con la carica di Governatore o
di Presidente di qualsiasi Misericordia.
È a capo del Gruppo, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la
rappresentanza legale ed i poteri di firma.
Rappresenta il Gruppo all’interno della Consociazione Nazionale e, nelle relative
assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
In particolare il Presidente:
a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del Gruppo e
veglia sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
12
b) indice le riunioni di Consiglio direttivo e convoca l’Assemblea assumendone in
entrambi i casi la presidenza;
c) attua le deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con il Segretario e l’Amministratore, la tenuta dell’eventuale
inventario dei beni mobili ed immobili;
f) cura il rispetto della normativa nazionale in materia di sicurezza e di riservatezza
dei dati personali;
g) tiene i rapporti con la Consociazione Nazionale agli effetti di ogni evento che
consigli l’interessamento della Consociazione stessa;
h) prende ogni provvedimento d’urgenza ed anche se non contemplato nel presente
articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti di
carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio direttivo nella
prima riunione successiva al provvedimento;
i) congiuntamente all’Amministratore, ha la firma sui conti correnti e sulle
operazioni bancarie e finanziarie.
Articolo 32
Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata
dopo le elezioni.
Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo
sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.
Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio direttivo
riterrà opportuno affidargli.
Articolo 33
Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le
elezioni.
Redige i verbali del Consiglio direttivo, dell’Assemblea e di tutte le commissioni o
gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell’articolo 29.
È consegnatario dei documenti e dell’archivio del Gruppo; cura la corrispondenza
insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta dell’eventuale inventario di cui
alla lettera e) dell’articolo 31 e tiene aggiornato il libro dei soci.
Collabora, inoltre, con l’Amministratore, per la tenuta della contabilità e per la
preparazione del bilancio o del rendiconto di cassa dell’esercizio e del bilancio sociale,
qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo, e tiene il registro di cassa per le
piccole spese.
Articolo 34
Amministratore
L’Amministratore è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata
dopo le elezioni.
Cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parte
amministrativa di tutte le attività del Gruppo firmando i relativi documenti.
Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e
dei libri contabili e a redigere il bilancio o il rendiconto di cassa dell’esercizio e il bilancio
sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all’articolo 14 del decreto legislativo
13
3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo, da sottoporre al Consiglio
direttivo
Congiuntamente al Presidente, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni
bancarie e finanziarie.
Articolo 35
Capogruppo
Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’utilità operativa può nominare un
Capogruppo.
Il Capogruppo non assume la veste di organo associativo né ha alcuna funzione di
rappresentanza del Gruppo, ma svolge solo funzioni operative e pratiche e pertanto
rientrano fra i suoi compiti:
a) il coordinamento delle attività e della periodicità delle donazioni e dei controlli
sanitari, provvedendo ad invitare tutti i donatori attivi alla donazione periodica
ed ai controlli, redigendo periodicamente la statistica delle donazioni;
b) la cura del rapporto con i donatori in collaborazione con lo staff organizzativo e
sanitario sotto il profilo dell’idoneità fisica e della disponibilità alla donazione,
promuovendo le iniziative opportune per la loro tutela;
c) la promozione e l’organizzazione delle eventuali raccolte esterne con
autoemoteche ed altre iniziative promozionali;
d) lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione delle convenzioni in essere
con la Pubblica Amministrazione;
e) lo sviluppo degli strumenti informativi associativi;
f) l’esecuzione di altre attività a lui eventualmente affidate dal Consiglio anche in
raccordo con il Consulente sanitario.
Il Capogruppo riferisce periodicamente al Consiglio sulle attività a lui affidate.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non ravvisi la necessità di nomina del
Capogruppo i suoi compiti sono ripartiti, dal Consiglio stesso, fra uno o più Consiglieri o
affidati al Presidente.
Articolo 36
Organo di controllo e revisione legale dei conti
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice
Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice
Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da
almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può
esercitare inoltre, al superamento dei limiti Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso
l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà
atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
14
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita la revisione contabile e se ricorrono i requisiti
previsti dalla Legge, l’associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di
revisione legale iscritti nell’apposito registro.
I verbali dell’Organo di controllo sono inseriti nell’apposito libro delle adunanze e
delle deliberazioni tenuto a cura dello stesso Organo.
Articolo 37
Norme generali sugli organi
Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni. I loro componenti sono
rieleggibili tranne il Presidente che non può essere rieletto dopo aver espletato due
mandati consecutivi senza interruzione. Trascorso un mandato, rappresentato da
un’altra persona, potrà essere rieletto per altri due mandati consecutivi.
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei
non eletti.
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa
durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a
lui affidati.
I componenti gli organi del Gruppo che per tre riunioni consecutive risultino
assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.
Articolo 38
Assistente spirituale
L’Assistente spirituale è nominato, secondo il Diritto Canonico, dal Consiglio
direttivo, come da art. 29, lettera c).
La nomina è comunicata all’Ordinario Diocesano.
Rappresenta l’autorità religiosa all’interno del Gruppo per le materie spirituali,
religiose o di culto.
Cura l’osservanza dello spirito religioso del Gruppo e la preparazione spirituale e
morale degli iscritti anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con
l’Assistente spirituale della Consociazione Nazionale.
Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale e religioso del Gruppo per essere
esecutive dovranno ottenere il parere favorevole dell’Assistente spirituale.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all’Assemblea senza diritto di voto
nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo.
Articolo 39
Consulente sanitario
È nominato dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
Egli sovrintende tutte le attività sanitarie del Gruppo ed in particolare:
a) vigila sul pieno rispetto dei controlli sanitari, avvalendosi della collaborazione
del Capogruppo, se nominato, da eseguire per legge sui donatori da parte delle
strutture emotrasfusionali competenti in occasione della donazione;
b) garantisce la gestione dei dati riferiti ai donatori ed alle loro donazioni nel
rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e di tutela della
riservatezza dei dati personali;
c) impartisce, d’intesa con il Consiglio direttivo e con il servizio trasfusionale
competente, le direttive in materia sanitaria coordinandone l’intera attività;
15
d) collabora all’attività di propaganda e di impulso sociale specie in materia
sanitaria e sulle metodologie emergenti della donazione;
e) cura la formazione e l’aggiornamento del Gruppo sotto il profilo tecnico-
sanitario;
f) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed all’Assemblea senza diritto di
voto nonché alle iniziative ed alla vita del Gruppo;
g) potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o parasanitari, anche in forma
autonoma retribuita, per esigenze operative e strettamente sotto sua
sorveglianza, previo accordo con il Consiglio direttivo.
Articolo 40
Commissione elettorale
La Commissione elettorale è nominata dall’Assemblea nella riunione che precede
ogni quadriennio.
È composta da un minimo di tre o di cinque membri scelti fra i soci donatori attivi,
i soci collaboratori e i soci benemeriti.
Ha il compito di:
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
b) verificare l’adozione da parte dell’Assemblea della deliberazione per il numero
dei componenti il Consiglio direttivo e i requisiti previsti all’articolo 28, primo
comma;
c) accertare l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione
all’Assemblea nonché la regolarità delle deleghe consegnando l’attestato di
diritto al voto;
d) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio direttivo,
contenente un numero almeno doppio di componenti da eleggere;
e) redigere la lista di almeno 3 candidati per l’elezione dell’Organo di controllo.
Le liste devono riportare il nome e cognome del candidato, la data di nascita, il
luogo di residenza e la data di iscrizione al Gruppo.
Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno presentare alla
Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione
indicherà.
Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono presentate al Presidente che
le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea tenendo presente che dovrà essere
convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.
Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al
precedente articolo 28.
Articolo 41
Composizione delle liste
Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni
iscritto avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per iscritti
aventi titolo di elezione passiva non compresi nella citata lista.
Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 voti per
l’Organo di controllo, laddove previsto, e un numero di preferenze pari ai tre quarti degli
eleggibili per il Consiglio direttivo.
Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato il maggior
numero di voti.
A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al
Gruppo.
16
In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età;
successivamente si procederà al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo,
o preferenze per iscritti non aventi titolo di elezione passiva, saranno dichiarate nulle.
Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale
l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione fino
all’elezione del Presidente.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la
candidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere presentati nel termine
perentorio di 3 giorni.
La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei
nuovi organi.
Articolo 42
Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale
I componenti la Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati a
rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle
cariche per gli organi del Gruppo né essere votati.
Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione elettorale di cui al
precedente comma saranno dichiarate nulle.
Articolo 43
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile,
morale e per i principi di volontariato che è alla base dello spirito del Gruppo.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo
che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice
Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento
della funzione.
Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor
più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno
tenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di estrema semplicità e cordialità
tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.
Articolo 44
Modifiche statutarie
La proposta di riforma dello Statuto può essere presentata dal Consiglio direttivo,
secondo la norma di cui all’articolo 29, lettera p), e al predetto da un numero di iscritti,
avente diritto di voto, non inferiore ad un decimo degli stessi, mediante motivata mozione
scritta.
La mozione, esaminata dal Consiglio direttivo e la sua proposta di riforma è
sottoposta alla Consociazione Nazionale per il proprio assenso. Decorsi novanta giorni, in
difetto di risposta, la richiesta si intende accolta.
Dopo aver acquisito l’assenso scritto della Consociazione Nazionale, il Presidente
convoca l’Assemblea con specifica indicazione, nell’ordine del giorno, del numero degli
articoli contenuti nelle proposte di riforma nonché l’eventuale indicazione degli
emendamenti formulati dai proponenti.
L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’articolo 23 con le
indicazioni di cui al comma precedente. Inoltre resterà affisso presso la sede sociale per
tutto il periodo di convocazione. Di ciò sarà data certificazione dal Presidente e dal
Segretario.
17
L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Consociazione Nazionale, un dirigente
della quale potrà partecipare all’Assemblea; la Consociazione potrà farsi rappresentare
da componenti gli organi territoriali.
Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti dei presenti in Assemblea ed il preventivo assenso della Consociazione Nazionale.
Non possono essere oggetto di riforma gli articoli 2, 4, 5 e 8 i quali definiscono
l’irrinunciabile fisionomia del Gruppo e le garanzie delle essenzialità della sua vita
associativa.
Articolo 45
Regolamento generale
L’Assemblea, ottenuto il parere favorevole della Consociazione Nazionale, può
approvare, a completamento delle norme del presente Statuto ed ove ritenuto necessario
ed opportuno, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale i cui
articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.
Articolo 46
Gestione straordinaria
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile
il normale funzionamento del Gruppo e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia
stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Presidente del Gruppo
segnala alla Consociazione Nazionale l’esistenza di tale situazione straordinaria per la
richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità
dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche da almeno un decimo degli iscritti
aventi diritto di voto.
La Consociazione Nazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperito
inutilmente il tentativo di ripresa, anche per il tramite degli organi periferici, della
normale attività associativa, nomina un Commissario straordinario che provvede al solo
compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché
alla convocazione dell’Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.
Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei
mesi dal suo insediamento.
Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa vada
deserta o rimanga priva di esiti, il Commissario straordinario provvede alla denuncia
della situazione all’autorità competente per le decisioni del caso.
Articolo 47
Scioglimento del Gruppo
Il Gruppo non potrà essere sciolto per delibera Assembleare se non si verificano
circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando
non rimanga un numero di donatori tale da svolgere anche in parte le donazioni.
La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocare a
tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario straordinario di cui all’articolo 46.
Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di
convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di
tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Consociazione Nazionale che
interverrà all’Assemblea con un suo delegato, anche di organi periferici, per esprimere il
suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle
difficoltà del Gruppo.
18
Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina un liquidatore da scegliere
preferibilmente fra coloro che sono stati iscritti al Gruppo.
Articolo 48
Devoluzione dei beni
A seguito dello scioglimento, i beni residui del Gruppo sono devoluti ad altro Ente
del Terzo Settore a carattere locale di ispirazione cattolica o alla Consociazione Nazionale
purché in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore e previo parere positivo
dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 49
Richiesta di personalità giuridica
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte della regione
competente, il Consiglio direttivo è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita
la Consociazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso preventivo, le modifiche che si
rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori del Gruppo Fratres
Articolo 50
Norma finale
Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme dello
Statuto e del Regolamento della Consociazione Nazionale, quelle del Codice Civile, del
Codice del Terzo Settore e delle leggi nazionali e regionali che regolano le attività
trasfusionali.
In caso di mancanza di normativa occorre rimettersi alle decisioni prese dal
Consiglio Nazionale della Consociazione Nazionale.
LETTO ED APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO FRATRES “ALTOPASCIO” IN DATA ………………………….. AL PUNTO … DELL’ORDINE DEL GIORNO.
LETTO ED APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES “ALTOPASCIO” IN DATA …………………..2006 AL PUNTO .. DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL’ORDINE DEL GIORNO.
CONFERMATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO FRATRES “ALTOPASCIO” IN DATA …………………….
- Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)